Provvedimenti per la disinfestazione della aedes albopictus "zanzara tigre" nel territorio del Comune di Pontedera.
COMUNE DI PONTEDERA
Provincia di Pisa
1° Settore: Pianificazione del Territorio e Ambiente
Determinazione n° 27 del 12/04/2007
OGGETTO : PROVVEDIMENTI PER LA DISINFESTAZIONE DELLA AEDES ALBOPICTUS "ZANZARA TIGRE" NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PONTEDERA.
IL DIRIGENTE
- Premesso che, a seguito delle modifiche intervenute nella normativa di igiene ambientale e di quanto stabilito dalla Regione Toscana, l’attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione è stata affidata alle competenze dei Comuni;
- Considerato che occorre provvedere per contenere l’infestazione ad una campagna di prevenzione su tutto il territorio comunale atta alla eradicazione della zanzara tigre “ Aedes albopictus”;
- Tenuto conto che l’ufficio Ambiente, in data 12/04/2007 , si è attivato facendo richiesta al Dirigente del 3° Settore di effettuare trattamenti preventivi di disinfestazione, al fine di contenere la diffusione dell’insetto;
- Considerato che la zanzara “ Aedes albopictus” ha scarsa capacità di spostarsi in forma autonoma, ma che esistono, alcuni fattori ambientali in grado di favorire la mobilità e l’insediamento di tale insetto anche in luoghi finora non interessati dalla sua presenza;
- Rilevato che le larve di zanzara si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso ove depongono le uova, quali tombini di casa, barattoli, lattine, sottovasi di fiori, bacinelle, depositi e contenitori per l’irrigazione degli orti e dei fiori, innaffiatoi, copertoni abbandonati, fogli di nylon, buste di plastica ecc. ecc.
- Rilevato inoltre che la mite stagione invernale appena trascorsa, caratterizzata dalla quasi totale assenza di gelate e/o freddo intenso e dall’innalzamento della temperatura media, aggiunta ad un precoce arrivo della stagione primaverile anticiperanno lo sviluppo di insetti e parassiti sull’intero territorio, con ulteriore aggravamento dell’infestazione di zanzare e zanzare tigre;
- Ravvisata pertanto la necessità di tutelare l’ambiente e l’igiene e preservare la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante dall’infestazione;
- Considerata la necessità di attivare urgenti misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione della suddetta zanzara e pertanto anche su aree private, poiché può determinare significativi problemi di igiene e sanità pubblica;
- Visto la L.23/12/78 n.833;
- Visto il D.L.4.12.1993 n.496;
- Visto l’art.107 del D.Lgs. n. 267/2000 che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri d’indirizzo e di controllo politico - amministrativo e ai dirigenti quelli della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, d'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Considerato che i Funzionari Dirigenti, le cui competenze sono state individuate con deliberazione consiliare n. 79/1999 e successivamente con ordinanza n. 198 del 26/06/2006, hanno il potere di assumere atti di gestione, secondo quanto stabilito dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto il quarto comma dell’art. 151 del D.Lgs. n: 267/2000 e verificato che non occorre l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria poiché il provvedimento, non comportando impegno di spesa, è immediatamente efficace;
DETERMINA
Di invitare la cittadinanza, con particolare attenzione al periodo compreso tra la data odierna e il 31 ottobre p.v.
1. A non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l’acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all’interno delle abitazioni;
2. A procedere ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata, alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o con coperchi;
3. A svuotare contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, innaffiatoi, ecc., giornalmente o di lavarli o capovolgerli;
4. A coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l’irrigazione degli orti, con strutture rigide (reti di plastica e zanzariere). Di introdurre nei piccoli contenitori d’acqua che non possono essere rimossi (i vasi portafiori presenti nei cimiteri) filamenti di rame, che per essere efficace va utilizzato in ragione di almeno 10-20mg per litro d’acqua;
5. A introdurre nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi, gambusia ecc.);
6. A provvedere a ispezionare, pulire e trattare periodicamente le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell’acqua piovana, presenti in giardini e cortili.
7. A comunicare urgentemente la eventuale presenza dell’insetto con la precisa mappatura della zona.
ORDINA
1. Alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo, di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna;
2. Ai Consorzi, agli Enti che gestiscono comprensori e ai proprietari degli edifici destinati ad abitazione ed altri usi di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi.
3. Ai responsabili dei cantieri fissi e mobili per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, masconi ecc.) tutto quanto detto sopra.
4. A coloro che per fini commerciali o ad altro titolo possiedono o detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili:
- Di disporre a piramide i pneumatici con periodo di stoccaggio superiore a 15 giorni dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
- Di eliminare i pneumatici fuori uso e comunque non più utilizzabili;
- Di stoccare quelli eliminati, dopo essere stati svuotati da ogni contenuto di acqua, in containers da tenere chiusi, in modo da impedire qualsiasi raccolta di acqua al loro interno;
- Di provvedere alla disinfestazione, con cadenza quindicinale dei pneumatici privi di copertura, movimentati in un periodo di tempo tra uno e quindici giorni.
Qualora nel periodo di massimo rischio per la infestazione da Aedes albopictus (15 luglio-1 ottobre) si riscontri all’interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell’insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente a propria cura all’effettuazione di interventi di disinfestazione mediante affidamento a ditte specializzate.
AVVERTE
- Che la responsabilità per eventuali inadempienze, saranno sanzionate secondo la vigente normativa in materia, individuando coloro che hanno titolo per disporre legittimamente del sito dove tali inadempienze avranno avuto luogo.
- Che per ogni accertata violazione del presente atto sarà applicata, ai sensi dell’art.3 del Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative, una sanzione pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.
- Che l’abbandono incontrollato di rifiuti è comunque sanzionato ai sensi dell’ex D.lgs.22/97 e D.Lgs 152/2006 previo opportuno provvedimento che l’A.C. si riserva di emettere in caso di accertata responsabilità.
DISPONE
Di trasmettere il presente atto ai Dirigenti del 3°e 6° Settore e all’USL.5 Valdera .
Di dare notizia del seguente provvedimento mediante comunicato stampa, divulgazione sul sito internet del Comune di Pontedera nonché pubblicazioni sul manifesto.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo non comportando impegno di spesa.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
Il Dirigente del 1° Settore - Pianificazione del Territorio e Ambiente, Arch. Giacomo Mainardi





Protezione civile
