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Regolamento e calcolo ICI 2007

creato da redazioneUltima modifica 19/03/2008 13:21

Archivio del calcolo ICI delle precedenti annualità:
2006, 2005, 2004

Calcolo ICI 2007

 

Aliquote ICI per l'anno 2007:

Aliquota ordinaria

7%

Aliquota abitazione principale

4,5%

Immobili concessi in uso gratuito

4,5%
(vedere punto 1)

Immobili locati comma 3 art. 2 L. 431/98

2,0%
(vedere punto 3)

Aliquota case a disposizione non locate da più di due anni

9,0%

Immobili strumentali posseduti da imprese artigiane, commercianti con numero dipendenti inferiore a 15

6,2%
(vedere punto 4)

Se il fabbricato è iscritto al catasto, si calcola l’aliquota sul valore dell’immobile che è dato dalla rendita catastale (aumentata del 5%) per un coefficiente moltiplicatore:

tipologia immobile Coefficente
moltiplicatore
CAT. A (ESCLUSO A10), CAT. B CAT. C (ESCLUSO C1)

100

CAT. D e CAT. A10

50

CAT. C1

34

 

Per i terreni agricoli il valore è costituito dal reddito dominicale moltiplicato per un coeff. Moltiplicatore pari a 75 e rivalutato del 25%

 

 

Se il fabbricato non è iscritto al catasto occorre determinare il valore di questo immobile facendo riferimento ad altri fabbricati similari iscritti, ipotizzando una “rendita presunta” da determinare tramite la procedura DOCFA.

Aree edificabili la base imponibile su cui calcolare l’Imposta è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione

Il regolamento ICI vigente approvato con delibera del C.C. n° 30 del 14.03.2006 stabilisce che:

1. Le abitazioni (massimo due) concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado ed in linea collaterale fino al secondo grado (in pratica genitorifigli, nonninipoti, fratelli), che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza, sono soggette all’aliquota prevista per l’abitazione principale (per il 2007: 4,5‰), ma non alla detrazione di € 103,29.
N.B. Gli interessati devono presentare comunicazione allegando copia dell’atto di comodato gratuito sottoscritto dalle parti al Comune, utilizzando i moduli disponibili presso l’Ufficio Tributi.

2. Le pertinenze (garage, box, posto auto, soffitta, cantina) di un’abitazione principale sono soggette all’aliquota dell’abitazione principale (per il 2007 4,5‰), a condizione che il proprietario sia il medesimo (anche se solo in quota parte) e che le pertinenze siano durevolmente ed esclusivamente asservite all’abitazione predetta. Per usufruire di questa agevolazione occorre presentare comunicazione circa l’utilizzo di detti immobili come pertinenze all’abitazione principale

3. L’aliquota del 2 per mille si applica agli immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni che sono state definite in accordi redatti secondo lo schema approvato da questa Amministrazione Comunale ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della legge 9.12.1998, n. 431 (affitti concordati). Per informazioni relative a questo tipi di contratti occorre rivolgersi all’Ufficio relazioni con il pubblico

4. l’aliquota del 6,2 per mille sarà applicata a seguito di comunicazione da produrre nei termini indicati dall’art. 8 Regolamento I.C.I. pena decadenza da detta agevolazione, allegando autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R 455/2000 nella quale siano dichiarati i requisiti

5. Permane per l'anno 2007 l’obbligo della dichiarazione o denuncia o comunicazione da parte del contribuente, entro il termine di 90 giorni dall’evento acquisitivo, modificativo o estintivo della soggettività passiva, con l’indicazione dell’unità immobiliare interessata, su apposito modello da ritirare presso l’Ufficio Tributi

PARTICOLARI DETRAZIONI E RIDUZIONI:
1) La detrazione di € 103,29 per l’abitazione principale per l’anno 2007
- viene aumentata ad euro 150,00 in favore di soggetti passivi che presentino un reddito annuo complessivo, determinato in base ai criteri utilizzati per determinare l’Indicatore della Situazione Equivalente (I.S.E.E.) come previsto dal D. Lgs, 109 del 31/03/1998 non superiore a EURO 9.000,00. Per poter usufruire di tale agevolazione dovrà essere prodotta comunicazione corredata della documentazione I.S.E.E. entro il 30 novembre di ogni anno, pena decadenza.
- viene raddoppiata a € 206,58 solo per coloro che:

  • hanno nel proprio nucleo familiare una persona afflitta da grave handicap. Per avere questa agevolazione occorre avere un reddito annuo complessivo, determinato in base ai criteri utilizzati per l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E) come previsto dal D. Lgs. 109 del 31/03/1998, non superiore a euro 18.592,45 e allegare un certificato della ASL ai sensi dell’art. 4 della legge 104/92:
  • hanno costituito un nucleo familiare, composto da due o più persone anche conviventi che abbiano un’età inferiore ai trentacinque anni e solo nel caso in cui si tratti dell’unica unità immobiliare di proprietà, utilizzata come abitazione principale non considerando eventuali pertinenze. Tale maggiore detrazione spetta per un periodo massimo di quattro anni e cessa comunque quando uno degli occupanti compie il 35° anno di età.
    Per applicarsi le maggiori detrazioni I contribuenti interessati potranno ritirare la modulistica presso l’Ufficio Tributi e darne comunicazione entro 90 gg dal verificarsi di tale evento.

ATTRIBUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL CLASSAMENTO DEGLI IMMOBILI AI SENSI DEI COMMI 336 E 337 DELL’ ART. 1 DELLA LEGGE 30/12/2005
I soggetti, titolari di diritti reali (proprietà, usufrutto, diritto di abitazione o altro) su unità immobiliari che non siano iscritte al catasto oppure sulle quali siano intervenute nel tempo variazioni edilizie che abbiano comportato classamenti catastali di fatto non più coerenti con le categorie catastali precedentemente attribuite agli immobili devono provvedere autonomamente a presentare alla competente Agenzia Provinciale del Territorio gli atti di attribuzione o aggiornamento previsti dal Decreto del Ministero delle Finanze 19/04/1994 n° 701, indicando la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale. Naturalmente prima di analoga contestazione da parte del Comune.

PRINCIPALI SCADENZE

VERSAMENTI:
· 16 Giugno – pagamento 1° rata in acconto
· 16 Dicembre – pagamento 2° rata a saldo

Gli importi dei versamenti devono essere arrotondati all'unità di €URO ai sensi del comma 166, art. 1, L. 296 del 27/12/2006, in difetto se la frazione è inferiore ai 49 centesimi o in eccesso se maggiore di detto importo.

Per ogni altro chiarimento e per quanto non indicato nella presente informativa si rimanda al D. Lgs,. 504/92 e al Regolamento Comunale per l’imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione C.C. n° 30 del 14/03/2006.

Ufficio Tributi






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