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Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) 2008, le novità conseguenti al Decreto-legge n. 93/2008

creato da redazioneUltima modifica 12/06/2008 21:05


Queste le novità conseguenti al Dl 93/2008 (G.U. n. 124 del 28 maggio 2008) per quanto attiene l'Imposta Comunale segli Immobili:

SONO ESCLUSE DALL’IMPOSTA:
A) l’abitazione principale (quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, o la detiene a titolo di locazione finanziaria, e i suoi familiari dimorano abitualmente; per dimora abituale, si intende salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica)

SONO ALTRESI’ ESENTI DALL’IMPOSTA:
A) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

B) il possessore della casa coniugale che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario; l’esenzione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale

Le ESCLUSIONI e le ESENZIONI:
- si estendono alle  pertinenze  dell’ abitazione principale (per "pertinenza" si deve intendere l'unità immobiliare, classificata o classificabile nelle categorie C/02, C/06, destinata in modo durevole a servizio e/o ad ornamento dell'abitazione e posta nelle immediate vicinanze della stessa, purché vi sia coincidenza tra l'utilizzatore dell'abitazione e quello della pertinenza);

- non si estendono all'abitazione confinante ancorché utilizzata dalla stessa famiglia, fino ad eventuale accatastamento come unica unità;

- N.B.:  L’ESENZIONE prevista dal D.L. 93/2008 non è applicabile alle unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9;

Per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado l’aliquota  da applicarsi per l’anno 2008 è pari al 5,5 per mille;

L’ICI continua ad applicarsi per tutte le altre casistiche.

Regolamento e calcolo ICI 2008

 






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