Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) 2010
Queste le novità conseguenti al Dl 93/2008 (G.U. n. 124 del 28 maggio 2008) per quanto attiene l'Imposta Comunale segli Immobili:
SONO ESCLUSE DALL’IMPOSTA:
A) l’abitazione principale (quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente; per dimora abituale, si intende salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica)
SONO ALTRESI’ ESENTI DALL’IMPOSTA:
A) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
B) il possessore della casa coniugale che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario; l’esenzione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale
Le ESCLUSIONI e le ESENZIONI:
- si estendono alle pertinenze dell’ abitazione principale (per "pertinenza" si deve intendere l'unità immobiliare, classificata o classificabile nelle categorie C/02, C/06, destinata in modo durevole a servizio e/o ad ornamento dell'abitazione e posta nelle immediate vicinanze della stessa, purché vi sia coincidenza tra l'utilizzatore dell'abitazione e quello della pertinenza);
- non si estendono all'abitazione confinante ancorché utilizzata dalla stessa famiglia, fino ad eventuale accatastamento come unica unità;
- N.B.: L’ESENZIONE prevista dal D.L. 93/2008 non è applicabile alle unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze
1) Per l'abitazione e sue pertinenze concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori-figli) può essere applicata un'aliquota ridotta stabilita dall'organo competente.
Tale aliquota ridotta può essere applicata solo nel rispetto delle seguenti condizioni:
- il comodatario stesso deve aver stabilito la propria residenza nell'abitazione concessa in uso gratuito;
- sia il comodatario che il comodante non devono essere proprietari - anche in quota parte - di altre abitazioni in tutto il terriotorio nazionale (con esclusione, solo per il comodante, della propria abitazione principale e relative pertinenze).
2) il beneficio di cui sopra si applica, pena decadenza, a seguito di comunicazione prodotta dal proprietario su modulo predisposto dal Comune da presentarsi secondo le modalità previste dall'articolo 8 del Regolamento Comunale, e dovrà essere corredata da atto di comodato sottoscritto dalle parti.
3) Con le stesse modalità il proprietario è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale anche l'eventuale cambiamento d'uso dell'abitazione
L’ICI continua ad applicarsi per tutte le altre casistiche.
Regolamento e calcolo ICI 2010










