Fino al 15 settembre, dalle 21:00 alle 7:00, restrizioni alla vendita di bevande alcoliche in contenitori di vetro e metallo.

Dettagli della notizia

Ordinanza sindacale a tutela della vivibilità urbana, della quiete pubblica, del decoro degli spazi pubblici.

Data:

07 Luglio 2025

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Descrizione

Come convenuto in sede Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Pisa il sindaco, nell'ottica di una piena disponibilità a cooperare con le autorità di Pubblica Sicurezza per contrastare ogni fenomeno  per l'adozione di agni atto utile e pertinente alla sicurezza urbana, ha firmato una ordinanza, temporanea e circoscritta che riguarda la vendita e il consumo di alcool in contenitori di vetro e di metallo.

L'ordinanza prevede, a partire da martedì 8 luglio fino al 15 settembre 2025, dalle ore 21:00 alle ore 7:00, il divieto di vendita, anche per asporto, di bevande alcoliche in contenitori di vetro e metallo dalle 21:00 alle 7:00 in un'area specifica del capoluogo (vedi cartina esemplificativa).

Nella stessa area e nella medesima forbice oraria, salvo quanto specificato sotto, è vietato anche il consumo di bevande alcoliche in contenitori di vetro e metallo.

Resta sempre consentita senza alcuna limitazione la somministrazione e il consumo di bevande alcoliche all’interno di pubblici esercizi, di esercizi artigianali, di circoli privati autorizzati, purché all’interno dei locali e/o nelle loro aree esterne private e/o nelle strutture esterne pertinenziali regolarmente autorizzate.


Il dispositivo dell'ordinanza n. 49 del 7/7/2025

Con decorrenza dal giorno martedì 8 luglio 2025 e fino al 15 settembre 2025 (compreso), dalle ore 21:00 alle ore 7:00, nelle aree del quadrante urbano del capoluogo di Pontedera come di seguito descritto ed esemplificato nell’allegato A

  • a) è vietata la vendita per asporto effettuata in qualsiasi forma e modalità di bevande alcoliche di qualunque gradazione in contenitori di vetro e di metallo;
  • b) è consentita la somministrazione ed il consumo sul posto di bevande alcoliche di qualunque gradazione in contenitori di vetro e metallo all’interno di pubblici esercizi, di esercizi artigianali, di circoli privati autorizzati, esclusivamente all’interno dei locali e/o nelle loro aree esterne private e/o nelle strutture esterne pertinenziali regolarmente autorizzate;
  • c) nell’area e nella forbice oraria indicata, fatte salve le ipotesi di cui alla precedente lettera b), è vietato il consumo di bevande alcoliche di qualunque gradazione in contenitori di vetro e di metallo;
  • d) per le attività ambulanti la somministrazione è consentita esclusivamente negli spazi in concessione.

Area oggetto di applicazione delle limitazioni contenute nell'ordinanza

  • lato nord dalla SS n.67 Tosco Romagnola (dall’altezza della rotatoria “Raco” fino ad intersezione con via Pacinotti nel quartiere Oltrera);
  • lato est da via Pacinotti a via Vespucci;
  • lato sud lungo l’asse ferroviario fino a viale America;
  • lato ovest da area sportiva Stella Azzurra a rotatoria “Raco”


Grafica esemplificativa delle prescrizioni contenute nell'ordinanza

Ultimo aggiornamento: 07/07/2025, 16:10

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