Consentita la vendita da asporto di cibo e bevande

Commercio Mercati Turismo, COVID-19, News, Salute    28/04/2020

Prenotazione, una persona alla volta all’interno per il ritiro, divieto di consumare sul posto, divieto di sostare nelle immediate vicinanze, divieto di consumare i cibi e le bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico


Per il combinato disposto dell’ordinanza n. 41 del 22/4/2020 del Presidente Regione Toscana e n. 82 del 28/04/2020 del Sindaco di Pontedera 

Da martedì 28 aprile 2020 potranno vendere cibi e bevande da asporto ristoranti, bar, attività artigiane alimentari quali, ad esempio rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio e simili. Potranno fare vendita per asporto anche gli alberghi con ristorante, se abilitati alla somministrazione al pubblico (ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. a) della L.R. Toscana 20 dicembre 2016, n. 86 ovvero il Testo unico del sistema turistico regionale).


Ordinanza n. 41 del 22/4/2020 del Presidente Regione Toscana

  1. Dal 24 aprile p.v. è consentita, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’ordinanza n. 38/2020, la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e da parte delle attività artigiane.
    • La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all’esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce;
  2. Resta sospesa per gli esercizi di cui al punto 1 (esercizi di somministrazione alimenti e bevande e attività artigiane) ogni forma di consumo sul posto;
  3. E’ confermato che, ai sensi dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 30 del 9 aprile 2020 la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e simili è consentita anche negli esercizi commerciali specializzati;
  4. E’ consentita la vendita delle calzature per bambini sia all’interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei negozi che commercializzano esclusivamente calzature per bambini;
  5. E’ consentito agli impianti di distribuzione di carburante funzionanti con la presenza del gestore di determinare liberamente l’orario del servizio e derogare a quanto previsto dall’articolo 96, comma 2, della legge regionale Toscana 62/2018 in ordine all’obbligo della presenza del gestore nelle fasce orarie di garanzia

Ordinanza n. 82 del 28/4/2020 del Sindaco di Pontedera

per gli esercizi richiamati dall’Ordinanza n. 41 del 22.04.2020, la cui attività è sospesa fino al 17 maggio 2020, è consentita la vendita per asporto di bevande, oltre che di cibi cotti o preparati, in aggiunta al servizio della consegna al domicilio di alimenti e bevande, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella Ordinanza medesima e con il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali, di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi, e di consumare gli stessi nelle aree pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico:

  • necessità di previo appuntamento telefonico o online;
  • ritiro dei prodotti ordinati tramite appuntamenti dilazionati nel tempo;
  • ingresso per il ritiro dei prodotti ordinati di un cliente per volta;
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