IMU 2025
Per l’anno d’imposta 2025 sono state confermate le novità introdotte con la Legge n. 160/2019 e quindi l’IMU è rimasta sostanzialmente invariata rispetto all’anno precedente. In data 23/12/2024 è stato approvato il nuovo prospetto per le aliquote IMU con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 23/12/2024 in vigore a partire dal 1/01/2025.
- PAGAMENTO ACCONTO E SALDO ANNO 2025
- COMPILAZIONE F24 SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI
- IMPORTO MINIMO DA VERSARE
- MODALITA’ DI VERSAMENTO DA PARTE DEI RESIDENTI ALL’ESTERO
- NOVITA’ IMU 2025
- BASE IMPONIBILE E VALORE DEGLI IMMOBILI
- ALIQUOTE IMU 2025
- AGEVOLAZIONI ANNO 2025
- ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO GRATUITO A PARENTI
- CONTRATTI DI LOCAZIONE CANONE CONCORDATO
- TERRENI AGRICOLI
PAGAMENTO ACCONTO E SALDO ANNO 2025
Ai sensi dell’art. 1, comma 762, della L. 160/2019 il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso è effettuato in due rate. L’acconto 2025, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando aliquote e detrazioni dell’anno precedente.
Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno 2025 e’ eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote approvato con Delibera di C.C. n. 75 del 23/12/2025.
E’ facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Resta invariata la modalità di pagamento del tributo, che deve essere effettuato mediante modello F24, utilizzando anche, eventuali crediti ammessi in compensazione dall’Agenzia delle Entrate.
Per l’anno 2025 le scadenze sono:
ACCONTO 16 giugno 2025
SALDO 16 dicembre 2025
COMPILAZIONE F24 SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI
Nel modello F24 si dovranno indicare:
Codice ente/codice Comune: G843
Barrare la casella “Acc” o “Saldo”
Anno di imposta: anno corrente
Numero immobile: indicare il numero delle unità immobiliari
Codice tributo IMU (sotto riportati per le diverse casistiche, salvo aggiornamenti da parte del Ministero):
3912 – Abitazione principale + pertinenze
3914 – Terreni
3916 – Aree fabbricabili
3918 – Altri fabbricati
3925 – Immobili uso produttivo gruppo D – STATO
3930 – Immobili uso produttivo gruppo D COMUNE
3923 – Interessi per violazioni
3924 – Sanzioni per violazioni
3939 – Beni merce
IMPORTO MINIMO DA VERSARE
Si ricorda che si è tenuti al pagamento dell’IMU solo se la cifra da versare è superiore a euro 12,00. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno in corso e non alle singole rate di acconto e di saldo.
MODALITA’ DI VERSAMENTO DA PARTE DEI RESIDENTI ALL’ESTERO
I cittadini non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell’imposta con bonifico sul c/c bancario intestato a “ BANCO FIORENTINO – MUGELLO IMPRUNETA SIGNA CREDITO COOPERATIVO”
AGENZIA DI PONTEDERA, specificando come causale il Codice fiscale del contribuente – tipo tributo: “IMU” – Comune di ubicazione immobile: Pontedera – Codici Tributo – Annualità di riferimento – indicazione “Acconto” o “Saldo” .
Le coordinate da utilizzare per il versamento sono:
CODICE IBAN IT87 U 08325 70910 000000147849
CODICE BIC/SWIFT ICRAITRR910
Per la quota spettante allo Stato i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente a favore della Banca d’Italia
codice BIC: BITAITRRENT
codice IBAN IT54B0100004306TU0000018947 .
NOVITA’ IMU 2025
Riforma del sistema sanzionatorio
A partire dal 1° settembre 2024, il Decreto Legislativo n. 87/2024 ha introdotto delle modifiche al regime sanzionatorio con particolare rifermento all’istituto del ravvedimento operoso.
Per il 2025 la sanzione del ravvedimento operoso è applicata nelle seguenti misure:
0,083% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
1,25% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
1,39% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza;
3,125% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
3,572% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati successivamente alla data precedente.
Si ricorda inoltre che:
• L’art. 1 comma 71 della L. 213/2023 L’articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le norme da questo richiamate o sostituite si interpretano, per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che:
a) gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le attività previste dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con modalità non commerciali;
b) gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.
• All’art. 1, comma 759, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall’Imposta Municipale Propria,dopo la lettera g) è aggiunta la lettera g-bis) che dispone l’esenzione per gli immobili che si trovano nelle condizioni di seguito enunciate: “gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali è stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati dicui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale”.
Il soggetto passivo comunica al Comune interessato il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione con le modalità che saranno stabilite con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Attivazione Canale di Notifica SEND per la trasmissione di Avvisi di Accertamento
Il Comune di Pontedera, condividendo la visione di una Pubblica Amministrazione più efficiente e maggiormente digitalizzata, nell’ottica del miglioramento delle proprie prassi operative, ha aderito al canale di comunicazione della piattaforma per le notifiche digitali “Send”.
La piattaforma per le notifiche digitali è introdotta dall’art. 26 del D.L. 76/2020 e consente la digitalizzazione dell’invio delle comunicazioni legali ai cittadini.
Conseguentemente al deposito in piattaforma dell’avviso da parte dell’ente che aderisce, SEND invia un Avviso di Avvenuta Ricezione (AAR) al destinatario via PEC, se disponibile. Se il destinatario è utente dell’App IO ed ha attivato il Servizio Notifiche Digitali o ha registrato i propri contatti mail e/o cellulare sul sito di SEND, riceve anche un messaggio di cortesia.
E’ possibile accedere direttamente alla piattaforma Send collegandosi al link sottostante https://notifichedigitali.it
I cittadini che non dispongono di SPID, CIE o domicilio digitale (come la PEC), o coloro che non hanno competenze digitali o accesso ad internet, possono richiedere una copia cartacea della notifica presso uno dei punti di Ritiro Send consultabili alla pagina: https://notifichedigitali.it/punti-di-ritiro
– Residenti all’estero e pensionati in regime di convenzione internazionale che possiedono immobili in Italia
Per gli AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) dal 2021 non è prevista alcuna agevolazione.
E’ opportuno far presente che AIRE e pensionati all’estero sono due condizioni differenti. E che dal 2021 solo per i pensionati residenti all’estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia è riconosciuta una agevolazione su un unico immobile non locato o dato in comodato. Per questo immobile la riduzione IMU è del 50% nel 2021 e del 62,5% (ovvero pagano il 37,5%) solo per il 2022.
Dal 2023 la riduzione per i pensionati residenti all’estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia la riduzione è del 50%
Può accadere che un cittadino AIRE sia anche pensionato titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, e quindi può beneficiare della riduzione, MA SOLO perchè rispetta le condizioni sulla pensione e NON perchè è AIRE.
Per comunicare il diritto all’agevolazione è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2025 (scadenza 30/06/2026) con il modello di dichiarazione IMU.
– Esenzione fabbricati merce
L’art. 1, comma 751 della L. 160/2019 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall’IMU.
Per comunicare il diritto all’esenzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2025 (scadenza 30/06/2026) con il nuovo modello di dichiarazione IMU.
– Esenzione IMU per abitazione principale
La sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, depositata il 13 ottobre 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le disposzioni contenute nell’art. 13, comma 2, quarto e quinto periodo, del D.L. 201/2011 e nell’articolo 1, comma 741, lettera b), primo e secondo periodo della Legge n. 160/2019, come anchemodificato dall’art. 5-decies del D.L. 146/2021.
Pertanto per “abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente“.
A tal fine viene richiesto che, per qualificare l’immobile quale abitazione principale ai fini IMU, il possessore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica nonché sussista effettivamente anche la dimora abituale.
Approvazione nuovo Modello di dichiarazione dell’Imposta Municipale Propria IMU
Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29/07/2022, pubblicato in G.U. il 08/08/2022, sono stati approvati il Modello di Dichiarazione dell’Imposta Municipale Propria IMU e le relative istruzioni consultabili nella sezione Modulistica.
BASE IMPONIBILE E VALORE DEGLI IMMOBILI
Fabbricati – il valore è dato dalla rendita catastale, risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno d’imposta, aumentata del 5%, e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale:
– 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
– 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e nelle categorie C/3, C/4 e C/5;
– 80 per i fabbricati classificati nella categoria D/5 (istituti di credito, cambio, assicurazione);
– 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
– 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (capannoni, alberghi, cinema, ecc.), ad eccezione degli immobili classificati nella categoria D/5;
– 55 per i fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi).
Fabbricati appartenenti al gruppo “D” interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, sforniti di rendita catastale, per i quali si utilizzano i costi contabili.
Aree fabbricabili – la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposta. In proposito il Comune stabilisce appositi valori di riferimento, ai fini dalla riduzione del potenziale contenzioso. Per l’annualità 2025 i valori sono quelli approvati con deliberazione della giunta comunale n. 120 del 03/11/2017 e Delibera di Giunta Comunale n. 118 del 06/06/2024.
Utilizzazione edificatoria dell’area – Nel caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 la base imponibile è costituita dal valore dell’area senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato ai sensi dell’art. 1, comma 746, della Legge n. 160/2019.
Terreni agricoli e incolti – Il valore imponibile è dato da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento e moltiplicato per 135.
ALIQUOTE IMU 2025
LINK Calcolo Imu
Soggetti passivi:
Sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i possessori di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni), siti sul territorio comunale. Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull’immobile. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
Le Abitazioni Principali di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze sono esenti da IMU (si ricorda che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Non è prevista l’esenzione per i fabbricati adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
L’imposta municipale propria non si applica altresì:
a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 adibiti ad abitazione principale;
d) alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
e) ad un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
f) all’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
AGEVOLAZIONI ANNO 2025
Si ricorda che per ottenere sia agevolazioni, sia abbattimenti di base imponibile sia applicazione di aliquote diversa da quella ordinaria (10,6 per mille) obbligatoriamente occorre presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo e quindi per l’anno 2025 deve essere presentata entro il 30-06-2026.
Dal 2025 non sono previste le seguenti agevolazioni, non consentite nel prospetto delle aliquote:
– aliquota agevolata del 0,86% nel caso, di immobili locati di categoria C1, che costituiscano la sede di laboratori artigiani, attività commerciali e pubblici esercizi per i quali il titolare e il locatario sottoscrivano un accordo di riduzione del canone di locazione indicato nel contratto originario stabilendone un abbattimento di almeno il 20% su base annua.
– aliquota dello 0,86% oppure dello 0,4% per gli immobili concessi in locazione a canone libero o concordato con regolare contratto ad Associazioni senza fine di lucro iscritte nel Registro delle associazioni di promozione sociale della Regione Toscana aventi le caratteristiche dell’Agenzia sociale per la Casa secondo quanto previsto dalla normativa della regione toscana ( n. 13 del 3 febbraio2015)
ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO GRATUITO A PARENTI
La base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori. Inoltre, è richiesto che il possesso di tali requisiti venga attestato dal contribuente nella dichiarazione IMU.
Il Comune di Pontedera ha previsto inoltre, nel caso di concessione in uso gratuito limitato ad una sola abitazione e sua pertinenza, come definita dall’art.1, comma 741, lett. b) della L. 160/2019, a
parenti in linea retta fino al primo grado (genitori –figli) con atto registrato nella quale il comodatario ha stabilito la propria residenza l’applicazione di un’aliquota agevolata (8,6 per mille) a condizione che il comodatario non sia titolare di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili in tutto il territorio nazionale (con esclusione, solo per il comodante, della propria abitazione principale e relative pertinenze).
Per poter beneficiare delle agevolazioni per l’immobile concesso in comodato, pertanto, il contribuente deve prima di tutto verificare il possesso dei seguenti requisiti:
– non possedere 3 o più immobili ad uso abitativo (per intero o in percentuale) in tutto il territorio nazionale;
– grado di parentela (genitori –figli);
– immobile concesso in comodato destinato ad abitazione principale da parte del comodatario;
– registrazione del contratto di comodato.
In presenza dei requisiti normativi, dal combinato disposto, si possono verificare le seguenti casistiche di applicabilità delle agevolazioni:
1 – il comodante possiede una sola abitazione, escluse categorie A/1, A/8 e A/9, in Italia e risiede anagraficamente nonché dimora abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato e il comodatario possiede altri immobili in tutto il territorio nazionale anche in quota parte: si può applicare solo la riduzione al 50% della base imponibile con aliquota 10,6 per mille;
2 – il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, escluse categorie A/1, A/8 e A/9, possiede nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, escluse categorie A/1, A/8 e A/9, e il comodatario possiede altri immobili in tutto il territorio nazionale anche in quota parte: si può applicare solo la riduzione al 50% della base imponibile con aliquota 10,6 per mille;
3 – il comodante possiede una sola abitazione, escluse categorie A/1, A/8 e A/9, in Italia e risiede anagraficamente nonché dimora abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato e il comodatario non possiede alcun immobile in tutto il territorio nazionale anche in quota parte: si può applicare la riduzione al 50% della base imponibile e l’aliquota agevolata pari a 8,6 per mille;
4 – il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, escluse categorie A/1, A/8 e A/9, possiede nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, escluse categorie A/1, A/8 e A/9, e il comodatario non possiede alcun immobile in tutto il territorio nazionale anche in quota parte: si può applicare la riduzione al 50% della base imponibile e l’aliquota agevolata pari a 8,6 per mille;
5 – il comodante possiede una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente fuori Comune e il comodatario non possiede alcun immobile in tutto il territorio nazionale anche in quota parte: si può applicare solo l’aliquota agevolata pari a 8,60 per mille;
6 – il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possiede in altro comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale e il comodatario non possiede alcun immobile in tutto il territorio nazionale anche in quota parte: si può applicare solo l’aliquota agevolata pari a 8,6 per mille;
Riassumendo, quindi, si possono verificare le seguenti situazioni:
• requisiti di cui all’art.1, comma 747, lett. c) della L. 160/2019: riduzione 50% base imponibile con aliquota 10,6 per mille;
• requisiti di cui dal combinato disposto dell’art. 1 c. 747 lett. c) L. 160/19 e requisiti aliquota agevolata IMU deliberata dal Comune per comodato: riduzione 50% base imponibile con aliquota 8,6 per mille;
• requisiti di cui alle disposizioni del Comune previste per comodato: nessuna riduzione base imponibile con aliquota 8,6 per mille;
Non è applicata nessuna agevolazione nell’ipotesi di comodato gratuito stipulato tra comproprietari dell’immobile oggetto del comodato, come ribadito dalla sentenza n. 37346/2022 della Corte di Cassazione con la quale ha chiarito che non sussiste il comodato gratuito al parente in linea diretta di primo grado in caso di comproprietà dell’immobile e pertanto il comproprietario non residente è tenuto al pagamento dell’IMU senza riduzione di imponibile e con applicazione dell’aliquota ordinaria.
CONTRATTI DI LOCAZIONE CANONE CONCORDATO (art. 2 c. 3 del L. 431/98)
L’imposta IMU è ridotta al 75 per cento (riduzione del 25%) alle seguenti tipologie di contratti di locazione a canone concordato disciplinati dalla L. n. 431/1998:
– contratti di locazione agevolata ad uso abitativo ai sensi dell’art. 2, comma 3;
– contratti per studenti universitari di cui all’art. 5, comma 2-3;
– contratti transitori di cui all’art. 5, comma 1.
L’agevolazione suddetta si applica esclusivamente ai contratti muniti di attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle disposizioni della L. 431/1998 e s.m.i., del D.M. 16 gennaio 2017 rilasciata secondo le modalità previste dall’accordo territoriale definito in sede locale.
Per il Comune di Pontedera è prevista inoltre l’aliquota agevolata del 4,00 per mille per le abitazioni di cat. A con esclusione della cat. A/10 e relativa pertinenza solo se indicata nel contratto, concesse in locazione a canone concordato, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a nuclei familiari ivi residenti.
Pertanto in presenza di aliquota specifica del comune riferita alle abitazioni concesse in locazione a canone concordato già deliberata nel 2020 e in vigore anche per in corso si possono verificare le seguenti condizioni:
1. per le locazioni a canone concordato rientranti nell’agevolazione di cui all’art. 1 c. 760 della L. 160/2019 (aliquota ordinaria+riduzione), nel caso in cui, oltre ai requisiti normativi, si verifichi la condizione della residenza del nucleo familiare del locatario presso l’abitazione locata, il locatore potrà applicarsi oltre alla riduzione del 25% dell’imposta anche l’aliquota agevolata pari al 4,00 per mille;
2. per le locazioni a canone concordato per le quali il nucleo familiare locatario non abbia stabilito la propria residenza presso l’immobile locato, si può applicare solo la riduzione dell’imposta del 25% ma non l’aliquota agevolata.
In caso di locazioni a canone concordato deve essere inoltre presentata la dichiarazione IMU con allegata copia del contratto di locazione.
TERRENI AGRICOLI
Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
– posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
– ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla L. n. 448 del 28/12/2001;
– a immutabile destinazione agro silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e non usucapibile;
– ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
In tutti gli altri casi i terreni sono soggetti ad imposta IMU.
Pagina aggiornata il 16/05/2025