Descrizione
Come convenuto in sede Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Pisa il sindaco, nell'ottica di una piena disponibilità a cooperare con le autorità di Pubblica Sicurezza per contrastare ogni fenomeno per l'adozione di agni atto utile e pertinente alla sicurezza urbana, ha firmato una ordinanza, temporanea e circoscritta che riguarda la vendita e il consumo di alcool in contenitori di vetro e di metallo.
L'ordinanza prevede, a partire da martedì 8 luglio fino al 15 settembre 2025, dalle ore 21:00 alle ore 7:00, il divieto di vendita, anche per asporto, di bevande alcoliche in contenitori di vetro e metallo dalle 21:00 alle 7:00 in un'area specifica del capoluogo (vedi cartina esemplificativa).
Nella stessa area e nella medesima forbice oraria, salvo quanto specificato sotto, è vietato anche il consumo di bevande alcoliche in contenitori di vetro e metallo.
Resta sempre consentita senza alcuna limitazione la somministrazione e il consumo di bevande alcoliche all’interno di pubblici esercizi, di esercizi artigianali, di circoli privati autorizzati, purché all’interno dei locali e/o nelle loro aree esterne private e/o nelle strutture esterne pertinenziali regolarmente autorizzate.
Il dispositivo dell'ordinanza n. 49 del 7/7/2025
Con decorrenza dal giorno martedì 8 luglio 2025 e fino al 15 settembre 2025 (compreso), dalle ore 21:00 alle ore 7:00, nelle aree del quadrante urbano del capoluogo di Pontedera come di seguito descritto ed esemplificato nell’allegato A
- a) è vietata la vendita per asporto effettuata in qualsiasi forma e modalità di bevande alcoliche di qualunque gradazione in contenitori di vetro e di metallo;
- b) è consentita la somministrazione ed il consumo sul posto di bevande alcoliche di qualunque gradazione in contenitori di vetro e metallo all’interno di pubblici esercizi, di esercizi artigianali, di circoli privati autorizzati, esclusivamente all’interno dei locali e/o nelle loro aree esterne private e/o nelle strutture esterne pertinenziali regolarmente autorizzate;
- c) nell’area e nella forbice oraria indicata, fatte salve le ipotesi di cui alla precedente lettera b), è vietato il consumo di bevande alcoliche di qualunque gradazione in contenitori di vetro e di metallo;
- d) per le attività ambulanti la somministrazione è consentita esclusivamente negli spazi in concessione.
Area oggetto di applicazione delle limitazioni contenute nell'ordinanza
- lato nord dalla SS n.67 Tosco Romagnola (dall’altezza della rotatoria “Raco” fino ad intersezione con via Pacinotti nel quartiere Oltrera);
- lato est da via Pacinotti a via Vespucci;
- lato sud lungo l’asse ferroviario fino a viale America;
- lato ovest da area sportiva Stella Azzurra a rotatoria “Raco”
Grafica esemplificativa delle prescrizioni contenute nell'ordinanza