Regione Toscana. Ordinanza n. 38: misure di sicurezza sui luoghi di lavoro

Commercio Mercati Turismo, COVID-19, Salute, Sviluppo economico, Innovazione e trasferimento tecnologico    20/04/2020

La Regione Toscana è intervenuta con nuova ordinanza n. 38 del 18 aprile 2020 che abroga la precedente ordinanza n. 33 del 2020 ed estende in tutta la Regione le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro di TUTTE LE ATTIVITÀ, esclusi quelli sanitari, i cantieri e le aziende di tutti i servizi pubblici locali, che già applicano il Protocollo condiviso del 14 marzo 2020

L’ordinanza è valida fino al 3 MAGGIO 2020

Spostamenti su mezzi pubblici e privati

  • Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è obbligatorio l’uso della mascherina ed è raccomandato l’uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’utilizzo degli stessi.
  • Nel caso dell’auto privata con due persone si raccomanda l’utilizzo della mascherina

Per tutti gli ambienti di lavoro sono disposte le seguenti misure:

  • il datore di lavoro dovrà garantire spazi e informazioni ai dipendenti e collaboratori dell’azienda che intendano volontariamente sottoporsi allo screening sierologico, secondo le modalità disposte dalla Regione Toscana
  • la distanza di sicurezza interpersonale in tutti i luoghi di lavoro è di norma 1,8 metri. Nel caso in cui, anche mediante la riorganizzazione dei processi produttivi, non sia possibile il mantenimento della distanza di 1,8 metri, occorre introdurre elementi di separazione fra le persone o l’utilizzo di altri dispositivi come mascherine FFP2 senza valvola per gli operatori che lavorano nello stesso ambiente. Qualora le mascherine FFP2 non fossero reperibili è sufficiente utilizzare
    contemporaneamente due mascherine chirurgiche
  • negli ambienti di lavoro pubblici e privati è comunque obbligatorio l’uso della mascherina:
    • in spazi chiusi in presenza di più persone;
    • in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza
      interpersonale
  • Il datore di lavoro deve:
    • installare nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere le mani, e fornire mascherine
      protettive e eventualmente guanti monouso. Qualora non fosse reperibile il gel detergente, effettuare il normale lavaggio con acqua e sapone
    • sanificare gli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro, garantendo quanto più possibile il ricambio dell’aria
    • sanificare gli impianti di areazione periodicamente, secondo le indicazioni contenute nel “Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020; altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la massima ventilazione dei locali. La sanificazione può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di  0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igenici etc).
  • Il datore di lavoro o suo delegato registra ordinariamente su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione, gli adempimenti di sanificazione
  • Il datore di lavoro quotidianamente, all’inizio del turno di lavoro dovrà utilizzare idonei strumenti di misurazione della febbre o reperire dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente, in quanto in presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 è vietato recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio.
  • Prima dell’accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall’attività, utilizzare guanti monouso. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell’attività lavorativa.
  • Il servizio mensa:
    • deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale
    • i tavoli devono essere sanificati dopo ogni singolo pasto al fine di evitare assembramenti,
    • è consentito il consumo dei pasti anche presso la singola
      postazione di lavoro, purchè le condizioni igieniche e di spazio lo consentono

Per gli esercizi commerciali

Oltre alle misure sopra indicate, sono disposte le seguenti altri misure:

  • obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, per mantenere all’interno la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri;
  • obbligo di regolamentare l’accesso all’interno in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
  • per i locali fino a 40 mq, ove consentito l’accesso ad una sola persona è necessario garantire accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalita’:
    a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
    b) l’accesso è consentito ad una persona alla volta e a un massimo di due operatori;
  • ove possibile, sui banchi e alle casse, si raccomanda di posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l’utenza;
  • l’ingresso negli esercizi consentito a chi indossa la mascherina protettiva, che copra naso e bocca.
  • E’ obbligatorio sanificare le mani o utilizzare i guanti monouso e dove è possibile entrambe le misure.
  • All’ingresso dei negozi:
    • devono essere posizionati dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso
    • devono essere fornite informazioni per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata
    • deve essere apposita cartellonistica che richiami l’obbligo del rispetto della distanza interpersonale di norma di 1,8 metri
  • l’ingresso è consentito ad una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti;
  • presso la zona di prelievo di carrelli o cestelli devono essere posizionati dispenser con liquido disinfettante e carta assorbente a disposizione del cliente

Nei mercati all’aperto:

  • è obbligatorio di mantenere la distanza interpersonale di 1,8metri e gli operatori commerciali di posizionare presso i banchi dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e/o guanti monouso

Comunicazione del protocollo di sicurezza anti contagio alla Regione Toscana

  • tutti datori di lavoro, per svolgere l’attività devono, utilizzando la scheda in allegato, redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio che preveda l’impegno all’attuazione di tutte le misure sopra descritte
  • Tale protocollo dovrà essere trasmesso alla Regione Toscana, all’indirizzo e-mail protocolloanticontagio@regione.toscana.it entro 30 giorni dalla pubblicazione della ordinanza n.38
  • Per le attività che saranno riaperte dopo l’entrata in vigore della stessa ordinanza la trasmissione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura.
  • Il protocollo anti-contagio dovrà essere sempre reso disponibile presso l’attività per i controlli previsti dalla legge

Sanzioni:

  • Il mancato rispetto delle misure contenute nell’ordinanza è punito ai sensi dell’art 4 del D.L. n.19/2020
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