Descrizione
Con delibera di Giunta Comunale n. 184 del 04/12/2025 sono stati aggiornati i valori aree edificabili a seguito dell'adozione del nuovo Piano Operativo Comunale (POC) approvato dal Consiglio Comunale nel giugno 2025. Pertanto, a partire dal 01/07/2025, si rende necessario procedere all’aggiornamento dei valori di riferimento delle aree fabbricabili in relazione alle variazioni intervenute nelle destinazioni urbanistiche delle aree di nuova pianificazione, nonché al fine di rendere congrui i valori attribuiti alle aree rimaste invariate nell’assetto territoriale.
- La Relazione Tecnico-Illustrativa con i valori approvati
- La tabella riassuntiva ed esemplificativa con i valori delle aree fabbricabili
- Il file navigabile leggibile in modalità mobile
- La pagina dedicata del sito
Il quadro normativo vigente stabilisce infatti che l’imponibilità delle aree edificabili ai fini IMU deve intendersi legata alle risultanze dello strumento urbanistico generale, a prescindere dall’effettiva edificabilità di fatto. La finalità della deliberazione di Giunta resta pertanto quella di aggiornare i valori venali in comune commercio delle aree edificabili nel territorio comunale, sulla base di apposito studio tecnico.
La determinazione dei valori e dei parametri di riferimento da utilizzare servono all’Ufficio Tributi per avere uno strumento di verifica immediata dell’attendibilità dei valori dichiarati dal contribuente e per l’esercizio dell’attività di accertamento.
Si ricorda allo scopo:
- l’articolo 9 comma 5 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, “Qualora il contribuente abbia dichiarato o versato rispetto ad un valore dell’area edificabile in suo possesso in misura superiore a quella che risulterebbe dall’applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 2 del presente articolo, allo stesso non compete comunque alcun rimborso relativo all’eccedenza d’imposta versata a tale titolo.”
- ove gli atti pubblici rechino valori superiori a quelli determinati, in applicazione delle norme vigenti sopra citate e della giurisprudenza consolidata, i medesimi valori saranno assunti quale parametro di riferimento per la determinazione dell’imposta dovuta, con decorrenza dall’anno di stipulazione dell’atto.
