Convivenze di fatto

È possibile formalizzare davanti alla legge una  convivenza di fatto  effettuando una dichiarazione  all’anagrafe del Comune di residenza.

I conviventi di fatto, come stabilito dalla Legge Cirinnà, sono  due persone maggiorenni unite stabilmente da  legami affettivi  di coppia e reciproca assistenza  morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, matrimonio o unione civile. Non ha importanza se i due conviventi appartengano allo stesso sesso o meno.

Il fatto che i due conviventi non debbano essere legati da rapporto di matrimonio implica che, per legge,  non possono essere considerate convivenze di fatto  quelle in cui uno dei conviventi sia separato dal precedente coniuge  ma non divorziato.
La dichiarazione della convivenza di fatto viene sottoscritta da entrambi i soggetti presso l’Ufficiale di Anagrafe.

La dichiarazione potrà anche pervenire anche tramite:

Cancellazione di una convivenza di fatto

La cancellazione della convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:

  • d’ufficio in caso di cessazione della situazione di coabitazione nel Comune di Pontedera di uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto o in caso di matrimonio e unione civile;
  • su richiesta qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. La cancellazione avverrà su domanda di una o di entrambe la parti interessate.

La richiesta di scioglimento della convivenza di fatto potrà essere inviata con le stesse modalità della dichiarazione di convivenza di fatto sopra riportate.

N.B.: nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata il Comune provvederà a inviare all’altro componente la relativa comunicazione.

Effetti della dichiarazione della convivenza di fatto

I conviventi di fatto hanno i seguenti diritti:

  • hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’Ordinamento penitenziario;
  • in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e famigliari;
  • ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e di volere per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
  • diritti inerenti la casa di abitazione;
  • successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto nel caso di morte dell’intestatario del contratto o di suo recesso;
  • inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza ad un nucleo famigliare costituisca titolo o causa preferenziale;
  • diritti del convivente nell’attività d’impresa;
  • ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia;
  • in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applica i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

L’ufficiale d’anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto.

Sottoscrizione di un contratto di convivenza: disciplina dei rapporti patrimoniali

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un Contratto di Convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione: atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o un avvocato.

I contratti di convivenza devono essere trasmessi dal notaio o dall’avvocato al comune di residenza dei conviventi entro i successivi dieci giorni dall’avvenuta stipula a mezzo PEC al seguente indirizzo pontedera@postacert.toscana.it

Contenuto del contratto di convivenza

  • indicazione della residenza dei conviventi di fatto
  • le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo;
  • il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza);

Scioglimento del contratto di convivenza

  • accordo delle parti (atto pubblico o scrittura privata sottoscritta da entrambi i conviventi ed autenticata da notaio o avvocato);
  • recesso unilaterale (il notaio o l’avvocato che ricevono l’atto devono notificare copia all’altro contraente);
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed un’altra persona (la parte che ha contratto matrimonio o unione civile deve darne comunicazione all’altro convivente e al professionista che ha redatto il contratto);
  • morte di uno dei conviventi (il convivente superstite o gli eredi del deceduto dovranno darne comunicazione al professionista che ha redatto il contratto di convivenza, che a sua volta provvederà a notificare il contratto con l’annotazione della risoluzione all’anagrafe del Comune di residenza)
  • La richiesta di scioglimento della convivenza di fatto (modulo allegato alla scheda) potrà essere inviata con le stesse modalità della dichiarazione di convivenza di fatto sopra riportate.

Riferimenti normativi

  • Legge n. 76 del 20 maggio 2016 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina della convivenza”.
  • Dpr n. 223 del 30 maggio 1989 “Regolamento anagrafico”

 


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